È costituzionalmente legittimo l’onere imposto all'imputato assente di depositare con l’atto di impugnazione, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-quater, c.p.p.).
Cass. pen., sez. IV, ud. 9 gennaio 2024 (dep. 1 febbraio 2024), n. 4337