Riconosciuta in Cassazione la legittimità del provvedimento deciso dal carcere, ossia l’esclusione del boss dalle attività in comune. Irrilevante il richiamo difensivo alla legittimità della protesta e al fatto che, successivamente, il carcere aveva annullato l’originario provvedimento con cui era stato imposto lo spegnimento della televisione a mezzanotte.
Cass. pen., sez V, ud. 16 febbraio 2023 (dep. 7 aprile 2023), n. 14949