Il Tribunale per i minorenni, in sede di giudizio volto all’accertamento delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità, svolte le indagini di cui all’art. 10, comma 1 e 11, comma 1, l. n. 184 del 1983, ove venga a conoscenza dell’esistenza di un genitore biologico è tenuto a dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art. 11, comma 2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, in ogni caso, a pena di radicale nullità della sentenza di dichiarazione di adottabilità e di quella successiva di adozione, oltre che dell’affidamento preadottivo.
Cass. civ., sez. I, sent., 14 febbraio 2024, n. 4019