In caso in intervento principale o litisconsortile, poiché il terzo interventore propone una autonoma domanda, sia pure connessa per l’oggetto o per il titolo con quella già proposta dalle parti originarie, facendo valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un autonomo diritto soggettivo, alle parti originarie che assumono la legittimazione passiva in ordine a tale domanda va riconosciuto il diritto di difendersi nel merito di essa non solo mediante la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo interveniente ma anche mediante l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dello stesso posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio, nonché mediante la proposizione di domande riconvenzionali.
Cass. civ., sez. III, ord., 5 febbraio 2024, n. 3238