La revisione del provvedimento di primo grado non può prescindere dalla complessiva acquisizione probatoria in funzione del superiore interesse dei minori e non può trovare ostacoli, stante gli ampi poteri ufficiosi riservati al giudicante di merito, nella mancata proposizione di un ricorso incidentale specifico, una volta che sia stata comunque messa in discussione la validità della misura di collocazione prescelta in primo grado e che non risulti adottata alcuna misura restrittiva della responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che non ha proposto reclamo.
Cass. civ., sez. I, ord., 4 gennaio 2024, n. 197