Nonostante la doppia pronuncia di condanna in sede di merito per lesioni personali colpose dovute ad un sinistro stradale, la compagnia assicurativa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue però anche la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile.
Cass. pen., sez. IV, ud. 14 settembre 2023 (dep. 17 ottobre 2023), n. 42185