Nel caso in cui si proceda per il reato di guida in stato di ebrezza o alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, le modalità attuative del lavoro di pubblica utilità in loco della pena detentiva sono demandate al giudice procedente. Il condannato può sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva o comunque non opporvisi, ma non deve indicare l’ente presso cui svolgere l’attività né avviarne il relativo procedimento.
Cass. pen., sez. IV, ud. 7 dicembre 2023 (dep. 9 gennaio 2024), n. 673