Secondo la Cassazione, in materia di guida in stato di ebbrezza, «l’assenza dei presupposti per particolare tenuità del fatto deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 ma prima delle ore 7».
Cass. pen., sez. IV, ud. 17 maggio 2023, (dep. 24 luglio 2023), n. 31843